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ALBA, lì 28 marzo 2011

 

 

CIRCOLARE DICHIARAZIONE REDDITI 2010

 

IN EVIDENZA

Anche quest’anno sono numerose le novità che interessano il comparto dei redditi: il quadro B dei fabbricati si arricchisce della colonna 9 per manifestare l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni. La casella deve essere barrata da coloro che intendono assoggettare all’imposta sostitutiva del 20% il reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile abitativo.

Il quadro C del lavoro dipendente tiene conto delle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, la cui disciplina agevolata è stata ritenuta applicabile anche alle indennità o alle maggiorazioni di turno e al lavoro notturno. Altra novità è costituita dall’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni. Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è confermata anche per il 2010 la riduzione d’imposta lorda fino a 149,50 euro.

Sul fronte degli sconti e spese si segnala la proroga della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia e del 55% sulle spese finalizzate al risparmio energetico; scompaiono invece: il bonus arredi e le detrazioni sulle spese per l’auto aggiornamento e la formazione dei docenti e per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, che non sono state prorogate per il 2010.

Nel calcolo delle imposte è possibile chiedere il rimborso per le somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di compensi erogati per gli incrementi della produttività, nel caso in cui su queste somme non sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%. Novità anche per i crediti di imposta: una nuova sezione per accogliere il credito che matura a seguito del reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e l’importo fino a 500 euro per le attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali.

Attenzione anche al federalismo comunale, introducendo la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento delle addizionali comunali.

Per l’ICI viene confermata l’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, incluse anche le pertinenze (box, garage e cantina), mentre rimangono colpiti dall’imposta i fabbricati c.d. di lusso, ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta resta dovuta, con il riconoscimento di una detrazione pari a € 103,29 se utilizzati come dimora abituale.

 

Per prenotare il servizio Dichiarazione Redditi, telefonare al numero 0173.296.720

 

 

DICHIARAZIONE REDDITI e ICI

 

SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste, salvo proroghe, sono le seguenti:

Presentazione modello 730/2011

Entro il 2 maggio al sostituto d’imposta

Entro il 31 maggio al Caf/professionista

Pagamento imposte

Entro il 16 giugno senza maggiorazione

Dal 17/6 al 18 luglio con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto ICI

Entro il 16 giugno

Presentazione modello Unico 2011

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 30 settembre con modalità telematica

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER REDIGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2010

Chi fosse interessato ad approfondire le modifiche legislative, oppure ad utilizzare il servizio, deve presentare (anche in fotocopia) presso i nostri Uffici la seguente documentazione:

ü modello di dichiarazione dell’anno precedente (se presentata);

ü documenti relativi agli immobili (atti di acquisto/vendita, visure catastali) e i versamenti dell’ICI dell’anno precedente;

ü Cud rilasciato dal datore di lavoro e qualsiasi altra certificazione nella quale risultino le ritenute subite sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, occasionale, di capitale, ecc.

ü documenti relativi a fatture, ricevute, scontrini e quietanze che attestino il sostenimento di spese ed oneri nell’anno 2010 (spese mediche, attrezzature sanitarie, istruzione, funebri, veterinarie, per l’assistenza personale, attività sportive dei ragazzi, intermediazione immobiliare, canoni di locazione per studenti universitari);

ü copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale e quietanza delle rate pagate per interessi nel 2010;

ü copie delle polizze o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice;

ü per gli interventi di ristrutturazione su immobili: le spese per il recupero del patrimonio edilizio e quelle finalizzate al risparmio energetico, le copie dei bonifici bancari o postali effettuati; per gli interventi su parti comuni condominiali, la dichiarazione dell’amministratore;

ü ogni altra documentazione ritenuta utile all’adempimento dichiarativo.

Per visualizzare l’elenco dei documenti: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1125

 

MODELLO UNICO MINI

Chi deve presentare il modello Unico, ma ha una situazione fiscale poco complessa, può far leva anche per l’anno 2011 sulla presentazione del cosiddetto modello Unico 2011 MINI. Trattasi, nello specifico, di una versione semplificata del modello Unico 2011 standard sia per quel che riguarda le pagine del modello stesso, che sono di meno, sia per le istruzioni che, allo stesso modo, sono più “leggere”.

Possono utilizzare Unico MINI i contribuenti residenti in Italia che:

In alternativa al modello Unico Mini è sempre possibile presentare il modello Unico P.F.

Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1124

 

MODELLO 730

I lavoratori dipendenti ed i pensionati, se in possesso di determinati requisiti, possono presentare la dichiarazione con il modello 730, che consente una compilazione più semplice, non deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate (poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto) e in caso di rimborso di ottenerlo direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); idem nel caso in cui si debbano versare delle somme a titolo di saldo imposte dovute.

Nel caso in cui il contribuente non vi sia obbligato, può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2010.

Per gli utenti registrati del nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

VERSAMENTO ICI 2011 E DICHIARAZIONE 2010

Viene confermata l’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, incluse anche le pertinenze (box, garage e cantina), mentre rimangono colpiti dall’imposta i fabbricati c.d. di lusso, ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta resta dovuta, con il riconoscimento di una detrazione pari a € 103,29 se utilizzati come dimora abituale.

Ai fini del calcolo dell’acconto 2011 si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2011, monitorando tutte le variazioni intervenute quali:

ú acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

ú variazioni catastali intervenute sugli immobili;

ú accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

ú assunzione di contratti di leasing immobiliare;

ú trasferimenti per successioni ereditarie.

La dichiarazione per il 2010 deve essere presentata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili interessati dalle variazioni strutturali o soggettive: pertanto, se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate più dichiarazioni, indicando in ciascuna di esse esclusivamente gli immobili situati nel territorio del Comune al quale viene inoltrata la dichiarazione.

 

COMUNICAZIONE LAVORI IN CORSO SUL 55%

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. 296/2006), devono comunicare entro il 31 marzo 2011 le spese sostenute nel 2010 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2010.

Il nuovo adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL 185/2008, si rende necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1114

 

TASSAZIONE DELLA CEDOLARE SUGLI AFFITTI

L’introduzione della cedolare secca sugli affitti, prevista dal decreto attuativo del federalismo comunale recentemente approvato dal Parlamento, comporterà dei vantaggi fiscali per i contribuenti.

In luogo delle ordinarie imposte sui redditi, si pagherà infatti una imposta sostitutiva pari al 21% sul canone di affitto, che scenderà al 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta tensione abitativa; se a questo si aggiunge che la cedolare sostituirà anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo sui contratti di locazione, il vantaggio per i contribuenti potrebbe ampliarsi.

Il nuovo regime è vantaggioso per chi ha un reddito imponibile medio-alto: oltre i 15mila euro per i contratti a canone libero e oltre 28mila euro per quelli a canone concordato. Sono questi infatti i livelli al di sopra dei quali scattano le aliquote marginali Irpef del 27% e del 38%.

Per verificare se l’opzione per la cedolare secca sia conveniente, occorre evitare di incorrere in semplificazioni, limitandosi ad esempio al mero confronto tra le aliquote proporzionali, ma occorre analizzare l’intera posizione del contribuente.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1122

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

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